Lo Statuto associativo

Art.1 – Costituzione e sede
E’ costituita un’Associazione, con fini culturali e divulgativi denominata “Ferrovie in Calabria”. Non ha fini di lucro ed è aperta al contributo di cittadini, associazioni, enti ed istituzioni che ne condividono gli scopi sociali. La sede dell’Associazione è in Catanzaro in Viale Magna Grecia al n. 272/B e potranno essere aperti altri centri operativi ovunque ne saranno ravvisate le esigenze nell’ambito della propria regione di appartenenza. L’Associazione potrà aderire ad associazioni o comitati che perseguono le stesse finalità.
Il cambio della sede nel comune di Catanzaro non costituisce modifica statutaria.

Art.2 – Oggetto dell’attività e scopi istituzionali
L’Associazione non ha fini di lucro e si propone di:

– associare tutti gli appassionati del trasporto su rotaie in Italia e nel mondo, con particolare riguardo alla Calabria, sia reale che in miniatura per condividere un fine comune che è quello di valorizzarne, promuoverne e divulgarne i valori, gli aspetti storici, sociali, architettonici, tecnici e paesaggistici.

-organizzare convegni, studi, proiezioni, scambi fotografici o di documentazione, mostre, gite ed
escursioni all’interno del territorio regionale e non anche attraverso l’utilizzo di treni storici,
visite ad impianti reali o in miniatura inerenti il trasporto su rotaie, previo accordo con le
imprese ferroviarie ed organismi pubblici, promuovendo anche iniziative editoriali sia a mezzo
stampa che attraverso un apposito sito Web su Internet;
– promuovere studi e ricerche storiche, tecnologiche e letterarie sui sistemi di trasporto su
rotaia;

– far conoscere e rivalutare sistemi e infrastrutture del trasporto su rotaia anche a fini di sviluppo
culturale e turistico;

– promuovere il recupero di rotabili anche storici, cimeli e infrastrutture in collaborazione ed
accordo con le imprese ferroviarie (e non) proprietarie;

– cooperare con i vari Enti interessati, fornendo consulenza tecnica o storico culturale e
manodopera;

– collaborare con Regioni, Province e Comuni al fine di salvaguardare il patrimonio storico
ferroviario dismesso rendendo fruibili i tracciati delle vecchie ferrovie;

– incentivare l’uso del trasporto pubblico, con particolare riguardo a quello su rotaia;

– cooperare con altre Associazioni o Enti che svolgono attività analoghe all’attività sociale e
partecipare ad eventi fieristici regionali o nazionali del settore della ferrovia reale e del
modellismo;

– qualsiasi altra iniziativa o attività atta a perseguire gli scopi associativi;

– per la realizzazione delle proprie attività l’Associazione potrà avvalersi dei Patrocini di Comuni,
Province e Regioni nonché di organismi e strutture private o associazionistiche.

Art.3 – Durata
La durata dell’Associazione è stabilita fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata di quinquennio in
quinquennio o anticipatamente sciolta.

Art.4 – Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
– dalla quota di iscrizione;
– dai contributi annui versati dagli associati nella misura minima che verrà di anno in anno fissata

ed aggiornata con delibera del Consiglio dei membri dell’Associazione;
– dai contributi dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali, anche in base alle vigenti norme in
materia;
– dalle elargizioni di associati e/o di terzi (persone fisiche e giuridiche quali società e fondazioni) di
somme di denaro e altri beni mobili e immobili che potranno pervenire anche per donazione,
eredità e legati;
– dai proventi per prestazioni a servizi vari;
– dagli eventuali avanzi di gestione.
Le quote di iscrizione non possono essere cedute per atto tra vivi ma si possono trasferire per causa di
morte, sempreché gli eredi condividano gli scopi dell’associazione.
In ogni caso la quota di iscrizione non è rivalutabile.

Art.5 – I membri dell’Associazione
I membri dell’Associazione sono sia i soggetti promotori della costituzione dell’associazione, sia i
soggetti che successivamente alla costituzione chiedessero di essere ammessi. Tutti quanti hanno pari
diritti e doveri. Essi compongono l’Assemblea dei membri dell’associazione e la loro partecipazione alla
vita associativa non ha limiti temporali. I membri dell’associazione sono gli organizzatori delle attività
della stessa.

Art.6 – Ammissione dei membri e quote
Il Consiglio direttivo dell’Associazione delibera, con la maggioranza dei presenti, l’ammissione dei
membri dell’associazione che abbiano i requisiti previsti nel presente articolo e ne abbiano fatta
espressa richiesta scritta, nonché la decadenza dei membri inadempienti o di coloro che tengono una
condotta ritenuta indegna e non compatibile con le finalità dell’associazione. La decisione non
necessita di preventiva intimazione ed ha effetto immediato.
Possono essere membri dell’associazione tutte le persone fisiche o giuridiche, associazioni o enti, che
ne condividono in modo espresso gli scopi.
Il Consiglio Direttivo dell’associazione può nominare un Presidente Onorario che deve essere in ogni
caso ammesso come membro dell’associazione tenuto conto della particolare rappresentatività della
persona da designare.
Tutti i membri dell’associazione sono obbligati al versamento di una quota associativa annua non
inferiore all’importo determinato annualmente dall’Assemblea degli associati, entro le scadenze
stabilite all’interno del Regolamento dell’Associazione. I membri saranno dichiarati decaduti se non in
regola con il pagamento della quota sociale o se il loro comportamento risultasse in contrasto con i fini
dell’associazione o di impedimento al normale svolgersi della vita sociale. La suddetta quota può non
essere versata solo se esiste una delibera preventiva da parte del consiglio direttivo in tal senso.
Essendo esclusa la finalità lucrativa, resta pure esclusa qualunque distribuzione di utili, avanzi di
gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione salvo che questa sia imposta per
legge. I membri dell’associazione, pur mantenendo gli stessi diritti e doveri, si distinguono in:
– fondatori: sono i membri intervenuti nell’atto costitutivo;
– ordinari: sono le persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità dell’Associazione e si impegnano a collaborare per il loro conseguimento. La qualità di membro ordinario si acquista con l’accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo e con il versamento della quota di iscrizione.

In caso di perdita della qualità di membro dell’associazione le quote e i contributi versati restano
acquisiti al patrimonio dell’associazione.
La qualità di membro dell’associazione si perde per recesso, dimissioni, morosità e indegnità, in
seguito a delibera del Consiglio Direttivo.
– sostenitori: che oltre alla quota annuale, versano un contributo speciale stabilito dal Consiglio;
– onorari: che vengono iscritti gratuitamente per particolari meriti nei confronti dell’associazione
o perché distintisi nell’ambito storico, culturale o naturalistico;

Art.7 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea dei membri dell’Associazione;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente e il Vice Presidente;
– il Tesoriere, se nominato;
– il Segretario, se nominato;
– il Collegio dei Revisori Contabili o il Revisore Unico, se nominato;
– Il Comitato Scientifico;
– I Probiviri, se nominati.

Art.8 – L’Assemblea dei membri dell’Associazione
L’Assemblea dei membri dell’associazione è costituita da tutti gli iscritti ai sensi dell’art. 6 dello Statuto
e i compiti devoluti sono i seguenti:
– Approvare gli orientamenti generali dell’associazione;
– Approvare i criteri di ammissione o di esclusione degli associati;
– Deliberare il bilancio preventivo e consuntivo dell’associazione con il rendiconto economico e
finanziario;
– Approvare le quote associative annuali degli associati;
– Eleggere il Consiglio direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario ed il
Collegio dei Revisori o il Revisore Unico (Eleggere le cariche sociali e conferire eventuali
incarichi particolari);
– Approvare tutti gli atti inerenti lo statuto e le sue modificazioni;
– Approvare i regolamenti associativi.

L’assemblea ha l’obbligo di riunirsi almeno due volte all’anno di cui una volta per l’approvazione del
bilancio di previsione e una volta per l’esame del conto consuntivo, entro centoventi giorni dalla
chiusura dell’esercizio.
L’Assemblea deve essere convocata nella sede sociale o in un altro luogo appositamente scelto e
comunque circoscritto al territorio comunale.
Le deliberazioni dell’Assemblea vengono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la
metà degli associati e in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli
associati intervenuti.

Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorre la maggioranza assoluta dei voti, essendo presenti
almeno i 2/3 degli associati.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto
favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all’Assemblea da un altro socio con
delega scritta e firmata. Ciascun associato non può cumulare più di tre deleghe.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente e in
mancanza di entrambi l’assemblea elegge il Presidente. Inoltre l’Assemblea nomina il Segretario per la
redazione del verbale assembleare.
Gli associati sono convocati in assemblea mediante contestuale pubblicazione presso la sede
dell’associazione o in altra forma, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’avviso di convocazione deve riportare l’ordine del giorno, con indicazione del giorno, dell’ora e del
luogo e con l’elenco degli argomenti che devono essere trattati.
Tutte le delibere e gli atti assembleari sono esposti presso la sede dell’associazione a cura del
Presidente e del Segretario, entro 15 giorni dalla data di deliberazione. Con le stesse modalità sono
pubblicati i bilanci e i rendiconti annuali.
Le delibere, i rendiconti e gli atti saranno altresì consegnati agli associati che ne faranno formale
richiesta scritta.

Art.9 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di tre ad un massimo di sette consiglieri eletti
dall’Assemblea dei membri dell’Associazione, scelti tra tutti gli associati. Essi durano in carica tre
esercizi e la prima volta sono nominati nell’atto costitutivo.
In caso di dimissioni volontarie o espulsione per motivi gravi per uno o più componenti si provvede al
reintegro automatico in base all’ultima votazione.
Nel caso si dimetta la metà più uno dei consiglieri l’intero Consiglio si intende decaduto e si procede
alla convocazione dell’Assemblea per la nomina del nuovo consiglio direttivo.
Il consiglio ha il compito di attuare le Direttive Generali stabilite dall’Assemblea dei membri degli
associati e di promuovere nell’ambito di tali direttive, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli
scopi sociali e di predisporre i bilanci e i rendiconti annuali. Il Consiglio elegge al suo interno:

– Il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione, ne cura i rapporti e l’immagine,
presiede, con eguale diritto al voto degli altri membri, il Consiglio direttivo. Il Presidente segue e
garantisce nelle attività sociali e culturali il perseguimento dei fini statutari e degli obiettivi
associativi; coordina le attività dell’Associazione sottoponendole alla valutazione ed alla
approvazione del Consiglio Direttivo. E’ il responsabile esecutivo delle decisioni del Consiglio
Direttivo e ne cura ogni fase attuativa. Egli può delegare in forma scritta ad uno o più
componenti del Consiglio in via temporanea o permanente il compimento di alcuni atti
stabilendo materia e limiti. Il Presidente può avvalersi del supporto tecnico di esperti e
consulenti;
– Il Vice Presidente, al quale spettano i medesimi compiti in caso di assenza o impedimento del
Presidente;
– Il Segretario, che cura l’archivio degli associati, la corrispondenza e redige i verbali;
– Il Tesoriere, che cura il bilancio preventivo e consuntivo, la contabilità e i libri associativi,
l’inventario, la gestione di cassa corrente ed emette i mandati di pagamento con il concorso del
Presidente. I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere, se
non sono muniti dalla firma del Presidente. Al Tesoriere è anche demandato l’incarico di
trattenere i rapporti con le Aziende di credito.
– Il Presidente può rivestire, se nominato, anche la carica di Tesoriere.

Il Consiglio svolge ogni altro compito inerente l’amministrazione ed il funzionamento dell’Associazione
ed è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario oppure quando è richiesto da
almeno un terzo dei consiglieri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice e in caso di parità
prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo delibera sull’adesione dei nuovi associati e allo stesso modo spettano i poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione che non sono riservati per norma di legge e di statuto
all’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo nomina il Comitato Scientifico ed il suo coordinatore. Stabilisce i criteri per gli
incarichi, fissa il numero, i compiti ed i rimborsi dei collaboratori amministrativi; compila il regolamento
operativo ed amministrativo dell’Associazione.

Art.10 – Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico, nominato dal Consiglio Direttivo, è composto da un massimo di cinque membri.
Il consiglio direttivo designa anche il suo coordinatore.
Il Comitato Scientifico, che non ha poteri deliberativi, svolge funzioni di supporto scientifico e tecnico
con valore consultivo per le attività dell’associazione deliberate dall’Assemblea e dal Consiglio
Direttivo.
Esso sarà costituito con figure di competenza e rilievo scientifico nell’ambito delle discipline
naturalistiche, storiche, tecniche e comunque collegate con l’area di interesse dell’associazione.

Art.11 – Esercizi Associativi
Gli esercizi associativi hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Il primo si
chiude il 31 dicembre del 2012 ed il bilancio di esercizio dovrà essere approvato entro centoventi giorni
dalla chiusura dell’esercizio.
L’Associazione terrà:

– Il Libro dei Verbali delle Assemblee degli associati;
– Il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo;
– Il Libro Giornale;
– Il libro degli associati;
– Il libro dei verbali dei Revisori dei Conti;
– Ogni altro registro che dovesse rendersi necessario al fine di adempiere in maniera corretta tutti
gli adempimenti imposti dallo statuto o dalle norme vigenti.

Art.12 – Collegio dei Revisori Contabili o il Revisore Unico
Il Collegio dei Revisori Contabili, se nominato, è composto da tre membri effettivi e due supplenti ai
sensi dell’art. 2397 del C.C.. Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico sono eletti dall’Assemblea dei
membri dell’Associazione che ne designa il Presidente e restano in carica per tre esercizi.
Il Collegio o il Revisore Unico possono partecipare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo ed
esprimono il proprio parere sugli argomenti trattati, ma senza diritto di voto.
Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico devono controllare l’amministrazione dell’Associazione,
vigilare sull’osservanza delle norme di legge e dello statuto, accertare la regolare tenuta della
contabilità, nonché la corrispondenza di questa ai bilanci peventivi e consuntivi sui quali dovrà
presentare apposita relazione.

Art.13 – Probiviri
Tutte le controversie sociali tra gli associati e l’Associazione od i suoi organi saranno sottoposte, con
esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall’Assemblea in
occasione della prima assemblea.
I probiviri durano in carica tre anni, saranno rieleggibili e giudicheranno ex bono et aequo senza
formalità di procedura, il loro lodo sarà inappellabile.

Art.14 – Compensi e rimborsi agli organi direttivi
Gli organi dell’Assemblea potranno avere dei compensi su delibera dell’Assemblea dei membri
dell’Associazione. I membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico,
hanno diritto al rimborso, anche forfetario, delle spese sostenute per attività ed incarichi svolti
nell’ambito dell’associazione, sempreché appositamente deliberate e documentate.

Art.15 – Sinergie organizzative
L’Associazione, senza peraltro perdere la propria autonomia, può federarsi ed anche confederarsi con
altre associazioni e società di identico indirizzo e che perseguono le stesse finalità e scopi.
L’Associazione potrà incorporare nel proprio seno altre organizzazioni o associazioni già esistenti, che
intenderanno confluire nella stessa, accettandone la denominazione, le norme statutarie, i poteri degli
organi direttivi e gli indirizzi generali. Essa potrà altresì fondersi in altri enti o associazioni aventi finalità
eguali o simili alle proprie.

Art.16 – Scioglimento
Lo scioglimento per qualsiasi causa dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea degli associati con il
voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. Il patrimonio dell’Associazione
in caso di scioglimento deve essere devoluto ad altre associazioni ed istituzioni aventi analoghe finalità
oppure a fini di pubblica utilità e comunque secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art.17 – Norme Residuali
L’Associazione proclama la sua apolicità. I suoi membri sono tenuti a non esplicare (nell’ambito della
attività associativa) in alcuna forma e modo qualsiasi attività che sia in contrasto con le finalità
organizzative e culturali che l’Associazione si è prefissata e persegue.
Per quanto non espressamente previsto in questo Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in
materia di associazioni.